STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA DI INGEGNERIA SISMICA (A.N.I.D.I.S.)
Art. 1) È costituita l’Associazione Nazionale Italiana di Ingegneria Sismica aderente alla “International Association of Earthquake Engineering”.
Art. 2) La Sede legale dell’Associazione è presso il domicilio elettivo del Presidente.
Art. 3) L’Associazione ha i seguenti scopi:a)promuovere, incoraggiare e diffondere in Italia, anche attraverso la pubblicazione e la vendita di appositi documenti, la cultura riguardante i problemi sismici tra i professionisti operanti nei settori: Ingegneria Strutturale, Geotecnica, Geologia, Urbanistica, Architettura, Restauro, Protezione Civile e Protezione dell’Ambiente;b)individuare temi di ricerca scientifica derivanti dalla pratica professionale e promuoverne l’approfondimento;c)stabilire e mantenere contatti in campo nazionale ed internazionale tra coloro che si interessano ai problemi di cui al punto a) e con le Associazioni aventi scopi similari;d)collaborare con le competenti Autorità alla stesura di norme e regolamenti interessanti l’Ingegneria Sismica.
Art. 4) L’ Associazione non ha fini di lucro.
Art. 5)L’Associazione comprende Soci individuali, Soci collettivi, Soci sostenitori e Soci onorari. Possono essere Soci individuali dell’Associazione coloro che si interessano di questioni di Ingegneria Sismica.Possono essere Soci collettivi gli Enti pubblici o privati, le Associazioni e gli Istituti scientifici e tecnici.Possono essere Soci sostenitori persone, Enti, Associazioni e Istituti che versano come quota associativa un contributo speciale.Possono essere nominati Soci onorari personalità italiane e straniere che si siano particolarmente distinte nelle attività finalizzate agli scopidell’Associazione.
Art. 6) Sono organi dell’Associazione:
- Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.
Art. 7) L’Assemblea dell’Associazione è composta dai Soci individuali, collettivi e sostenitori, in regola con il versamento delle quote sociali, e dai Soci onorari.Ciascun Socio ha diritto ad un voto, con facoltà dirappresentare non più di due Soci, con delegascritta.Essa è l’organo massimo deliberante e viene convocata dal Presidente almeno una volta ogni due anni per la approvazione del bilancio e ogni qualvolta venga richiesto per iscritto da almeno un decimo dei Soci.Essa elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori.Elegge inoltre i Soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo.La votazione per l’approvazione del bilancio e per la elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori può avvenire per corrispondenza; per il funzionamento dell’Assemblea e, in genere, degli organi sociali potrà essere adottato dall’Assemblea un regolamento.L’Assemblea decide a maggioranza dei votanti.
Art. 8) Il Consiglio Direttivo è composto da nove Membri Consiglieri più i Coordinatori dei Gruppi di Lavoro, di cui al successivo art. 8d), se non sono già Consiglieri, ma senza diritto di voto. Se però il Gruppo di Lavoro cui il singolo Coordinatore appartiene raccoglie più del 20% dei Soci ANIDIS, al Coordinatore è concesso diritto di voto.I Consiglieri durano in carica quattro anni.Ogni due anni verrà rinnovata una parte del Consiglio Direttivo, con l’elezionealternativamente di 4 o 5 Membri.In caso di vacanza di un posto di Consigliere, esso viene attribuito al primo dei non eletti.Compiti del Consiglio Direttivo sono:
a) realizzare gli scopi dell’Associazione;
b) decidere le ammissioni dei Soci su loro domande scritte e la loro esclusione per dimissioni, per morosità o per altri gravi motivi, nonché proporre all’ Assemblea dei Soci la nomina dei Soci onorari;
c) amministrare il patrimonio sociale, con tutti i poteri per la gestione anche straordinaria del patrimonio stesso, senza eccezione; il Consiglio potrà delegare uno o più dei suoi Membri assieme al Segretario, con firma disgiunta, per l’apertura, la traenza, e la gestione in genere di conti correnti bancari e postali intestati all’ Associazione.Il Consiglio potrà inoltre conferire, con apposita delibera, ai Responsabili degli eventualiGruppi di Lavoro istituiti all’interno dell’Associazione, di cui al successivo punto d), gli stessi poteri di cui al comma precedente;
d) assegnare a Soci dell’Associazione incarichi organizzativi in settori definiti, in particolare costituendo Gruppi di Lavoro dotati di autonomia interna anche ai fini della scelta dei relativi Responsabili; tali Gruppi, istituiti su proposta del Presidente o di almeno 20 Soci e parere favorevole della maggioranza dei Consiglieri, saranno focalizzati su specifici argomenti dell’Ingegneria Sismica, potranno avere un proprio Statuto, purché non in contrasto con quello dell’ Associazione e dal Consiglio Direttivo di quest’ultima approvato, ed un proprio Consiglio Direttivo nel quale siederà anche, con diritto di voto, un rappresentante scelto dal Consiglio Direttivo dell’ Associazione. L’afferenza ai Gruppi di Lavoro dovrà essere esplicitamente espressa dai Soci e comunicata al Consiglio Direttivo dell’ ANIDIS; ciascun Socio potrà appartenere ad un solo Gruppo di Lavoro.Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente di norma tre volte all’anno e ogniqualvolta venga richiesto da almeno un terzo dei Membri; esso decide a maggioranza deisuoi componenti.
Art. 9) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi Membri: —il Presidente; —unoo più Vice Presidenti.Nomina inoltre:—i Delegati e gli eventuali supplenti italiani presso la“International Association of Earthquake Engineering”;—il Segretario dell’Associazione proposto dal Presidente.Il Consiglio affida ad uno dei suoi Membri l’incarico di tenere la contabilità della Associazione, sotto la sua responsabilità.
Art. 10) Le funzioni del Presidente sono: a) convocaree presiedere le Riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;b) agire in nome dell’Associazione stessa in accordo con le regole e le procedure adottate dall’ Assemblea e dal Consiglio;c) proporre al Consiglio Direttivola nomina del Segretario dell’Associazione. I Vice Presidenti affiancano il Presidente nell’esercizio della sua funzione. i Il Presidente affida ad uno dei Vice Presidenti il compito di sostituirlo in sua assenza.
Art. 11) Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre Membri, tutti Soci dell’Associazione e non Membri del Consiglio Direttivo. Tale Collegio dura in carica quattro anni. Ad esso è demandato il compito di controllare l’amministrazione dell’Associazione. I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo su invito del Presidente.
Art. 12) Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) da ogni altro provento derivante da contributi volontari dei Soci o di Enti, Società, Istituti, da pubblicazioni, dall’organizzazione di Corsi, Convegni, etc.
Art. 13)I Soci individuali, collettivi e sostenitori sono tenuti a versare annualmente le quote associative stabilite dal Consiglio. Il Socio in ritardo di nove mesi con il versamento della quota viene dichiarato moroso dopo tre mesi dal relativo sollecito.
Art. 14) Le cariche sociali sono a titolo gratuito.
Art, 15) Il presente Statuto potrà essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o per richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci; il Consiglio Direttivo indirà una Assemblea straordinaria od un referendum fra i Soci su tali modifiche.Loscioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato con le stesse modalità delle modifiche di Statuto.
Art. 16) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge.