Statuto dell'associazione

A.N.I.D.I.S.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA DI INGEGNERIA SISMICA - STATUTO

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Durata
Ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile è costituita l’Associazione Nazionale Italiana Di   Ingegneria Sismica (A.N.I.D.I.S.) aderente alla “International Association of Earthquake Engineering, (I.A.E.E.)” e alla “European Association of Earthquake Engineering, (E.A.E.E.)”. La durata dell’Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Art. 2 - Sede
La Sede legale dell’Associazione è in Roma.

Art. 3 – Ambiti di interesse
L’ambito di interesse dell’Associazione è rappresentato dall’ingegneria sismica e antisismica.

Art. 4 - Carattere dell’Associazione
L’Associazione ha carattere nazionale ed è di natura privata. Essa non dipende da nessun movimento politico, organizzazione sindacale e confessione religiosa. L’Associazione si caratterizza per l’elettività e la gratuità delle cariche associative.
Essa può promuovere, svolgere o partecipare ad attività imprenditoriali, purché strumentali e finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi, anche mediante la costituzione di società finalizzate alla prestazione di servizi ai soci.

Art. 5 – Scopi
L’Associazione non ha natura commerciale né scopo di lucro.
Scopo principale dell’Associazione è lo sviluppo di una cultura ampia e qualificata nel campo dell’ingegneria sismica e antisismica.   A questo fine promuove protocolli, soluzioni, tecnologie, prodotti e competenze orientate all’innovazione e alla sostenibilità, volte a favorire l’ideazione, la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di costruzioni e infrastrutture.
In particolare, gli indirizzi delle attività svolte dall’Associazione sono I seguenti:
a)    promuovere, incoraggiare e diffondere in Italia, anche attraverso la pubblicazione e la vendita di appositi documenti, la cultura riguardante i problemi sismici tra i professionisti operanti nei settori: Ingegneria Strutturale, Geotecnica, Geologia, Urbanistica, Architettura, Restauro, Protezione Civile e Protezione dell’Ambiente;
b)    individuare temi di ricerca scientifica derivanti dalla pratica professionale e promuoverne
l’approfondimento;
c)    stabilire e mantenere contatti in campo nazionale ed internazionale tra coloro che si interessano ai problemi di cui al punto a) e con le Associazioni aventi scopi similari;
d)    collaborare con le competenti Autorità alla stesura di norme e regolamenti interessanti l’Ingegneria Sismica;
e)    favorire lo scambio di informazioni fra i Soci su esperienze e problemi di comune interesse e concordare indirizzi e intese comuni;
f)    istituire Commissioni e gruppi di lavoro volti a rafforzare il ruolo e l’attività dell’Associazione;
g)    garantire un’attività di informazione e comunicazione nei confronti dei soci relativamente alla normativa, ai processi di innovazione e a tutti gli altri temi di interesse dell’Associazione;
h)    progettare iniziative ed organizzare seminari e convegni utili ad una migliore conoscenza e diffusione di strumenti e soluzioni nel campo dell’antisismica;
i)    proporre ed erogare ai soci e non soci, attività di formazione sui temi di interesse dell'Associazione.

Al fine di perseguire i propri obiettivi l’Associazione potrà, secondo le modalità specificate nel
Regolamento:
•    organizzare il Congresso Nazionale, altri convegni, seminari e/o corsi di aggiornamento;
•    conferire premi scientifici e borse di studio;
•    promuovere la pubblicazione di un organo ufficiale, del sito web e di altri documenti;
•    impegnarsi, tramite altri strumenti opportuni, al fine di raggiungere i propri obiettivi e scopi.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà altresì svolgere ulteriori attività ritenute utili dagli organi dell’Associazione, così come potrà aderire ad altre associazioni, organizzazioni o enti nazionali ed esteri senza fini di lucro e non concorrenziali con gli scopi dell’Associazione, al fine di contribuire alla migliore realizzazione delle proprie finalità.


TITOLO II DEI SOCI

Art. 6 – Soci e loro requisiti
I Soci si distinguono in:
 
•    Soci Ordinari, che possono essere Collettivi (persone giuridiche) o Individuali (persone fisiche);
•    Soci di Diritto.
•    Soci onorari.
I Soci Collettivi sono società, enti privati, consorzi, che operano nei settori di interesse dell’Associazione, come attestato da referenze, progetti, prodotti, opere, servizi e attività specifiche.
I Soci Individuali sono persone fisiche (per esempio liberi professionisti, dipendenti della Pubblica Amministrazione, Docenti, …) che si interessano di questioni di Ingegneria sismica e antisismica. Non possono iscriversi come Soci Individuali soggetti che rientrino nelle categorie dei Soci Collettivi.
I Soci di Diritto possono essere Ministeri, enti pubblici o organi tecnici dello Stato, così come altri enti o istituti interessati per competenze, quali ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: UNI, CNR, ENAC, ENEA.
Ogni Socio Collettivo o di Diritto deve designare un proprio rappresentante.
i Soci onorari sono personalità italiane e straniere nominate per essersi particolarmente distinte in attività finalizzate agli scopi dell’Associazione.

Art. 7 - Ammissione
Coloro che intendono partecipare all’Associazione devono presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, sottoscritta dal Titolare o dal Legale Rappresentante richiedente, contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto e, ove presenti, dal Regolamento e dal Codice Etico.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
Soci Collettivi:
•    statuto,
•    visura camerale non anteriore a tre mesi
•    informazioni sull'attività svolta.
Soci Individuali:
•    copia documento di identità, in stato di validità al momento della richiesta di adesione
•    curriculum vitae
Sulla ammissione di tutti i Soci delibera il Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.
L'ammissione decorre dalla deliberazione del Consiglio Direttivo e, per i Soci Ordinari, dal pagamento della quota di ingresso e di quella ordinaria, che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera di ammissione.

Art. 8 - Diritti e obblighi
I Soci si obbligano all'osservanza del presente Statuto nonché delle deliberazioni, conformi alla legge ed allo Statuto, che saranno assunte dai competenti Organi dell'Associazione.
I Soci si obbligano anche al rispetto, ove esistenti, del Regolamento e del Codice Etico, approvati dalla Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, nonché al pagamento delle quote associative come stabilite all'art.10.
Inoltre, i Soci si impegnano a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni variazione dello stato dei requisiti loro richiesti statutariamente.
L’attività del Socio non deve essere lesiva dell’immagine di ciascuno degli altri Soci.
Tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno gli stessi diritti e godono degli stessi servizi.

Art. 9- Durata dell'adesione
L’anno associativo decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
L'adesione di ogni Socio termina alla fine dell'anno solare nel quale è stata accolta la domanda.
L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, in assenza di disdetta, che dovrà essere comunicata con lettera A.R. al Consiglio Direttivo, oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), tre mesi prima della scadenza dell’anno associativo.
Nel caso di disdetta senza il rispetto dei termini di preavviso, sarà comunque dovuto il versamento relativo all’Anno Associativo successivo.
Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell’Art. 27.

Art. 10 - Quote associative
Gli importi delle quote Associative sono definiti dall’Assemblea nell’anno precedente all’anno in cui
vengono applicate.
A tal fine, tenendo conto dei programmi associativi e dei budget di spesa, il Consiglio Direttivo propone annualmente alla Assemblea, per la approvazione, gli importi delle quote annuali e delle quote d'ingresso da applicarsi nell’anno successivo. Le quote associative non sono rimborsabili.
Art. 11 - Cessazione della qualifica di Socio
La qualifica di Socio si perde per:
a)    recesso da parte del Socio;
b)    cessazione dell’attività del Socio;
c)    deliberazione del Consiglio Direttivo e successiva ratifica dalla Assemblea, per inadempienze agli obblighi assunti a norma del presente Statuto.
d)    recesso esercitato ai sensi dell’Art. 27
La cessazione volontaria, automatica o coattiva della qualifica di Socio comporta, per tutti i soci, la perdita di ogni eventuale diritto sul fondo comune dell'Associazione, sulla quota di ingresso, sulla quota associativa per l'anno in corso.

TITOLO III
DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Organi dell'Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a)    L'Assemblea
b)    Il Consiglio Direttivo
c)    Il Presidente
d)    I Vicepresidenti
e)    Il Tesoriere
f)    Il Direttore
g)    Il Revisore Legale dei Conti
h)    Il Collegio dei Probiviri

Art. 13 - Assemblea
L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aderenti. I Soci Ordinari, non in regola con il pagamento della quota associativa, non possono partecipare all'Assemblea.
I Soci Ordinari possono conferire delega alla partecipazione in Assemblea ad altro socio avente diritto di voto, il quale non può essere portatore di più di 2 (due) deleghe.
Ogni Socio Ordinario ha diritto a un voto.
I Soci di Diritto partecipano all’Assemblea senza diritto di voto.
L'Assemblea può tenersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i princìpi di buona fede di parità di trattamento dei Soci.
È pertanto necessario che:
•    sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, a mezzo di posta elettronica, l'eventuale documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
•    sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
•    sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea, in modo certo e non modificabile, sugli argomenti all'ordine del giorno;
•    vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 14 - Compiti dell'Assemblea
All'Assemblea ordinaria sono attribuite le seguenti funzioni:
a)    determinare la politica generale dell'Associazione al fine di raggiungere gli scopi statutari
b)    individuare gli indirizzi per la conduzione dell’Associazione da parte della Presidenza e del Consiglio
Direttivo,
c)    discutere e deliberare, su relazione del Consiglio Direttivo, sull'andamento generale della Associazione, sulle direttive da seguire per il raggiungimento degli scopi statutari e su ogni altro argomento sottopostole dal Consiglio Direttivo,
d)    approvare il bilancio consuntivo ed esaminare il bilancio preventivo, presentati dal Consiglio Direttivo,
e)    deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare delle quote base di ingresso e di quelle annuali,
f)    ratificare la deliberazione del Consiglio Direttivo, in merito alla esclusione di un associato,
g)    provvedere, secondo le modalità previste nel successivo art. 17, alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo,
h)    provvedere alla eventuale nomina del Revisore Legale dei Conti,
i)    discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno,
j)    provvedere alla nomina dell’eventuale Collegio dei Probiviri,
k)    approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, gli eventuali Regolamento e Codice Etico.
All'Assemblea straordinaria sono attribuite le seguenti funzioni:
l)    modificare lo Statuto dell’Associazione,
m)    deliberare sull'eventuale scioglimento e sulla conseguente nomina del/i liquidatore/i.

Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 giugno.
L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente più anziano o dal Consigliere più anziano, mediante convocazione spedita con posta elettronica con notifica di ricevimento, almeno dieci giorni prima della data della riunione, con l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.
È ammessa la possibilità che l’Assemblea si tenga anche mediante mezzi telematici, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante posta elettronica con notifica di ricevimento, ricevuta almeno cinque giorni prima e contenente le predette indicazioni.
L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, ovvero ne facciano richiesta un terzo dei Soci. In quest’ultimo caso la richiesta dovrà essere indirizzata per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all’ordine del giorno.
Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà avvenire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Art. 16 - Validità dell'Assemblea e delle sue deliberazioni
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti e/o rappresentati tanti Soci che dispongano della maggioranza dei voti spettanti complessivamente a tutti i Soci.
L'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione può essere fissata anche per lo stesso giorno della prima, a distanza non minore
di un’ora.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, non tenendosi conto delle astensioni.
Per i casi di cui agli artt. 26 e 27 del presente Statuto, l'Assemblea deve ritenersi regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci quanti prescritti dagli articoli medesimi.
Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea con voto palese, su proposta del Presidente.
Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano o dal Consigliere più anziano o da persona scelta dall'Assemblea.
Il Presidente, all'inizio della riunione, nomina un Segretario.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate nel libro dell’Assemblea e il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Per le delibere di cui all'art.14 l) e m) e nei casi prescritti dalla legge il verbale viene redatto da notaio scelto dal Presidente.

Art. 17 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è composto da nove Membri Consiglieri, due eletti dai rappresentanti dei Soci Collettivi e 7 eletti dai rappresentanti dei Soci Individuali.
I rappresentanti dei Soci Collettivi indicati a partecipare al Consiglio Direttivo debbono appartenere ai vertici aziendali (Presidente, CEO, Direttore generale o da essi direttamente delegati). Nel caso in cui il consigliere cessasse di rappresentare il Socio, decade automaticamente dalla carica.
I Consiglieri durano in carica quattro anni.
Ogni due anni verrà rinnovata una parte del Consiglio Direttivo, con l’elezione alternativamentedi 4 o 5 Membri, uno dei quali eletto dai rappresentanti dei Soci Collettivi e i restanti eletti dai rappresentanti dei
Soci Individuali.
In caso di vacanza di un posto di Consigliere, esso viene attribuito al primo dei non eletti della categoria di appartenenza (Soci Collettivi o Soci Individuali) del posto di Consigliere vacante.
I membri del Consiglio Direttivo cessano dalla loro carica, oltre che per scadenza del loro mandato, in caso:
•    di impossibilità a svolgere il proprio incarico;
•    si ritrovino in una situazione di oggettivo impedimento temporaneo, di qualsiasi natura, a svolgere le proprie funzioni protratto per sei mesi consecutivi;
•    in cui il Consigliere senza giustificato motivo non sia intervenuto alle riunioni per tre volte consecutive o a metà delle riunioni convocate nell’anno solare;
•    di dimissioni.
Qualora, nel corso del mandato, venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, un Consigliere, il Consiglio Direttivo nominerà per cooptazione un suo sostituto, sottoponendo successivamente la nomina alla approvazione della prima Assemblea.
Ove nel corso del mandato venisse a mancare la maggioranza del Consiglio Direttivo, si intenderà decaduto l'intero Consiglio.
Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione dell'Associazione con facoltà di compiere, senza limitazione di sorta, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritiene opportuni per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione, salvo quanto per legge o per Statuto è riservato all'Assemblea dei Soci.
In particolare, il Consiglio:
a)    esegue le deliberazioni dell'Assemblea,
b)    provvede all'amministrazione e gestione del fondo comune,
c)    predispone i bilanci preventivi,
d)    predispone i bilanci consuntivi e le relazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,
e)    propone l'ammontare delle quote associative sia annuali che di ingresso da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea,
f)    delibera sull'ammissione ed esclusione dei Soci, quest’ultima da sottoporre a ratifica dell’Assemblea,
g)    nomina nel suo seno il Presidente e il/i Vicepresidente/i e il Tesoriere,
h)    nomina il Direttore,
i)    nomina i rappresentanti dell'Associazione nei Consigli, Enti e Organi nei quali tale rappresentanza sia richiesta o si reputi necessaria e decide su iniziative di raffronto con altre organizzazioni analoghe,
j)    nomina e scioglie Commissioni, Gruppi di Lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori di carattere non occasionale,
k)    approva le direttive per la struttura e l’organico necessarie per il funzionamento dell’Associazione,
l)    elabora le proposte di variazione dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,
m)    predispone l’eventuale Regolamento e l’eventuale Codice Etico da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo potrà deliberare dei progetti speciali da far sostenere ai Soci con contributi straordinari e volontari.
 
Art. 18 - Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri, e comunque almeno tre volte all'anno; la sede della riunione può essere diversa dalla sede della Associazione, ma comunque in Italia.
Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente anziano o dal Consigliere più anziano, a mezzo posta elettronica, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione con indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza può essere convocato a mezzo posta elettronica con almeno tre giorni di preavviso, salvo modalità diverse concordate all'unanimità.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente anziano o dal Consigliere più anziano.
Il Presidente nomina il Segretario della riunione.
È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano anche mediante mezzi telematici, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica. Le relative deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti.
Nel caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
Le deliberazioni del Consiglio sono riportate nel libro del Consiglio e il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, designato dal Presidente all’inizio della riunione.
Le modalità di espressione del voto sono stabilite di volta in volta dal Consiglio su proposta del Presidente.

Art. 19 - Presidente, Vicepresidente/i, Delegati
Il Presidente e il/i Vice Presidente/i sono nominati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente non può essere nominato per più di due mandati consecutivi. Si intende rivestita per l’intera durata del mandato la carica che sia stata ricoperta per un periodo superiore alla metà del mandato stesso.
Il Presidente e il/i Vice Presidente/i restano in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo.
Il Presidente e i Vice Presidenti attuano le direttive del Consiglio Direttivo. Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente anziano, rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio promuovendo azioni e istanze giudiziarie e amministrative e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.
Per gli atti relativi nonché per tutti quelli occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni consiliari, il Presidente e i Vice Presidenti hanno firma libera e disgiunta.
Il Consiglio Direttivo nomina inoltre:
•    i Delegati e gli eventuali supplenti italiani presso la “International Association of Earthquake Engineering” e la “European Association of Earthquake Engineering”;

Art. 20 – Tesoriere
Il Consiglio affida ad un professionista esterno individuato nell’albo nazionale dei dottori commercialisti l’incarico di tenere la contabilità della Associazione, sotto la sua responsabilità affidandogli il ruolo di Tesoriere.
Il Tesoriere provvede alla gestione economico – finanziaria dell’Associazione, ne cura l’amministrazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Direttore
Il Consiglio Direttivo può decidere, su proposta del presidente, di nominare un Direttore che dipende dal Presidente e propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili per il conseguimento degli scopi statutari.
Il Direttore provvede al funzionamento dell'Associazione, sovraintendendo agli aspetti amministrativi, tecnici e di tesoreria e provvede all'organizzazione e al regolare funzionamento degli uffici.
Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi dell'Associazione. Il Direttore svolge le funzioni di Tesoriere qualora questi non fosse stato nominato.

Art. 22 - Revisore Legale dei Conti
L'Assemblea può nominare un Revisore Legale dei Conti, nonché un supplente, entrambi rieleggibili.
Il Revisore Legale dei Conti esercita le funzioni previste dalla legge e partecipa alle riunioni dell'Assemblea ed eventualmente del Consiglio Direttivo
Sia il Revisore Effettivo che il Supplente devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito registro. L'incarico ha la durata di quattro esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo del quarto esercizio. La carica di Revisore Legale dei Conti è incompatibile con tutte le altre cariche dell’Associazione.
Il Revisore Legale dei Conti supplente subentra a quello effettivo in caso di dimissioni o di impossibilità dell’Effettivo di svolgere il suo ruolo.

Art. 23 - Collegio dei Probiviri
Qualora venga deliberata la costituzione di un Collegio dei Probiviri, esso è composto da tre componenti, eletti dall'Assemblea, di cui uno, esperto in materia giuridica, assume le funzioni di Presidente.
Il Collegio dei Probiviri decide in via definitiva sulle controversie che possono sorgere tra l'Associazione e i suoi Soci o fra i Soci medesimi relativamente all'attività associativa. Le decisioni del Collegio dei Probiviri hanno natura di lodo arbitrale irrituale. Resta quindi escluso, per le controversie di competenza del Collegio dei Probiviri, il ricorso alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria.
Il Collegio dei Probiviri resta in carica un triennio e i suoi componenti sono rieleggibili.


TITOLO IV
DEL FONDO COMUNE - DEL BILANCIO PREVENTIVO - DEL BILANCIO CONSUNTIVO

Art. 24 - Fondo Comune
Il fondo comune dell'Associazione è costituito:
a)    dalle quote associative,
b)    dagli eventuali avanzi di gestione,
c)    dagli investimenti mobiliari e immobiliari,
d)    dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali
e)    dalle erogazioni, lasciti ed eventuali devoluzioni di beni fatti a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione,
f)    dai proventi derivanti da attività svolte direttamente dall'Associazione o da eventuali partecipazioni.
Il Consiglio Direttivo delibera le modalità di massima della gestione economica del fondo comune che viene amministrato dal Presidente.
Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell’Associazione e a tutte le occorrenze
e agli impegni in genere per lo svolgimento delle diverse attività dell’Associazione stessa.
Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto i Soci, che per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
Non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 25 - Bilancio consuntivo
Per ciascun anno solare il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, insieme alla relazione dei Revisori dei Conti, se nominati, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 26 - Bilancio preventivo
Per ciascun anno solare il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo che viene sottoposto all'esame
dell'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio precedente.


TITOLO V
DELLE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E DELLO SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 27 - Modificazioni statutarie
Le modificazioni statutarie devono essere deliberate dall'Assemblea secondo le disposizioni stabilite dall'art.17 del presente Statuto con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti ai Soci presenti in assemblea.
Ai Soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modifiche adottate è consentito esercitare il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC, entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento delle quote associative, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.

Art. 28 - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento anticipato dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti spettanti ai Soci presenti in assemblea.
Il voto può essere esercitato per corrispondenza. In tal caso, l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza, le modalità e i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto, che deve riportare integralmente per esteso la o le deliberazioni proposte, l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto e il termine entro il quale deve pervenire al destinatario.
L'Assemblea, con la maggioranza assoluta dei voti, nomina contestualmente uno o più liquidatori e ne determina i poteri e i compensi. Determina altresì la destinazione delle residue attività nette patrimoniali che debbono essere devolute ad altra associazione che persegua finalità analoghe, ovvero che operi a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta per legge.

Art. 29 – Norma di rinvio
Per tutto quanto qui non previsto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni.